Questi appunti si dedicano a discorrere in ordine alle parti eventuali del processo penale.
Si comincia con il parlare della parte civile, introducendo il discorso sul rapporto tra processo civile e processo penale, nell'ottica di permettere, anche all'interno del processo penale, il risarcimento del danno.
La parte civile, per poter prendere parte al processo penale, necessita di costituirsi, sicché oltre a descrivere le modalità di costituzione, vengono in questo capitolo descritti anche i casi in cui la parte civile può essere esclusa dal processo penale.
Si passa poi alla descrizione della figura del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: vi sono casi in cui, infatti, l'obbligo risarcitorio nei confronti della parte civile non incombe sull'imputato ma su altri soggetti i quali, proprio per i loro rapporti in essere con l'imputato, sono chiamati a risarcire il danno da questi prodotto.
Le parti eventuali
di Gianfranco Fettolini
Questi appunti si dedicano a discorrere in ordine alle parti eventuali del
processo penale.
Si comincia con il parlare della parte civile, introducendo il discorso sul rapporto
tra processo civile e processo penale, nell'ottica di permettere, anche all'interno
del processo penale, il risarcimento del danno.
La parte civile, per poter prendere parte al processo penale, necessita di
costituirsi, sicché oltre a descrivere le modalità di costituzione, vengono in
questo capitolo descritti anche i casi in cui la parte civile può essere esclusa dal
processo penale.
Si passa poi alla descrizione della figura del responsabile civile e del civilmente
obbligato per la pena pecuniaria: vi sono casi in cui, infatti, l'obbligo risarcitorio
nei confronti della parte civile non incombe sull'imputato ma su altri soggetti i
quali, proprio per i loro rapporti in essere con l'imputato, sono chiamati a
risarcire il danno da questi prodotto.
Università: Università degli Studi di Brescia
Facoltà: Giurisprudenza
Corso: Giurisprudenza
Esame: Diritto Processuale Penale
Docente: Alessandro Bernasconi1. Le parti eventuali
Accanto a quelle che vengono definite parti necessarie del processo penale, cioè il pm e l’imputato, altre
parti si possono presentare per integrare concrete fattispecie processuali. Ciò si verifica:
a) quando su un determinato comportamento si richiede un accertamento giurisdizionale che investa non
solo l’ambito penalistico, ma anche quello del diritto civile: ecco l’intervento della parte civile ed
eventualmente del responsabile civile;
b) quando la decisione giudiziale può investire la sfera giuridica di un soggetto diverso dal responsabile
diretto del comportamento processualmente valutabile: si ha l’intervento del civilmente obbligato per la
pena pecuniaria.
Gianfranco Fettolini Sezione Appunti
Le parti eventuali 2. La parte civile: legittimazione
Stabilisce l’art. 185 cp che ogni reato obbliga alle restituzioni e, quando abbia cagionato anche un danno
patrimoniale o non patrimoniale, al risarcimento. Quindi un’unica condotta può presentare due diversi profili
di illiceità, nel settore penalistico e civilistico. L’art. 74 cpp prevede che, al verificarsi di tale eventualità, il
soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero i suoi successori universali possono esercitare nel processo
penale l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 cp. È in questa
disposizione che trova legittimazione la parte civile, che può essere anche soggetto diverso dal titolare del
bene giuridico protetto dalla norma penale. Può essere non solo una persona fisica, ma anche un ente o
un’associazione dotati di personalità giuridica, o una figura soggettiva non personificata (ad es associazione
non riconosciuta, comitato). A costoro vanno aggiunti i loro successori universali, nelle ipotesi di
successione mortis causa o per causa diversa, e successione a titolo universale tra enti.
La pretesa risarcitoria avanzata dalla parte civile può investire sia il danno patrimoniale consistente nella
perdita, distruzione o danneggiamento di un bene facente parte del patrimonio del soggetto (danno
emergente) o nella perdita di un guadagno (lucro cessante), danno commisurabile economicamente, sia il
danno non patrimoniale (danno morale) consistente nell’ingiusto turbamento psichico che subisce la persona
in conseguenza dell’illecito patito.
La legittimazione della parte civile non può prescindere da due presupposti: a) chi nutre un’aspirazione al
risarcimento deve aver subito un danno diretto e immediato dall’azione od omissione del soggetto attivo del
reato; b) deve essere rimasta lesa una situazione personale classificabile come diritto soggettivo, con
esclusione di situazioni di mero interesse o interesse legittimo.
Gianfranco Fettolini Sezione Appunti
Le parti eventuali