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Le possibili sedi processuali in cui avanzare le pretese civili


L’intervento nel processo penale del danneggiato trova spiegazione nell’unicità del fatto valutabile sotto il duplice profilo dell’illiceità penale e civile, per cui un’unica disamina da parte dello stesso giudice non solo realizza un’esigenza di economia di giudizi, ma evita il rischio di un possibile contrasto di decisioni. Tutto ciò è consentito dall’accettazione, da parte del nostro ordinamento, del principio di unità del potere giurisdizionale.

Ciò non esclude che il soggetto danneggiato dal reato possa avanzare le proprie pretese direttamente avanti al giudice civile, dando vita ad un autonomo procedimento per la restituzione e il risarcimento dei danni. Anzi il nuovo sistema processualpenalistico mostra di voler accordare preferenza alla separazione: ciò è testimoniato dal fatto che la sentenza irrevocabile di assoluzione con la quale il giudice del dibattimento dichiari che il fatto non sussiste, che l’imputato non l’ha commesso, che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una legittima facoltà, mentre vincola in senso negativo l’accertamento civile in sede penale, nessuna efficacia esplica sull’accertamento civile in sede propria (art. 652 comma I cpp).

Nel caso in cui il procedimento per il risarcimento o le restituzioni sia promosso avanti al suo giudice naturale e il danneggiato preferisca poi trasferirlo all’interno del processo penale, ciò sarà consentito solo ove sia ancora permessa la costituzione di parte civile, sempre che il giudice civile non abbia nel frattempo pronunciato sentenza di merito pur non passata in giudicato (art. 75). Il trasferimento dell’azione civile nel processo penale comporterà l’automatica rinuncia agli atti del giudizio civile, che dovrà essere dichiarato estinto. Ciò nei limiti in cui nelle due azioni sia ravvisabile un riferimento allo stesso fatto illecito dannoso e alla responsabilità correlativa.

Un rapporto di dipendenza del procedimento civile dal processo penale si instaura allorché l’azione per il risarcimento o le restituzioni venga esercitata nella sua sede naturale dopo essere stata già proposta avanti al giudice penale e successivamente revocata, o dopo che sia stata pronunciata la sentenza penale di primo grado: il giudizio civile rimane sospeso sino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile (art. 75 comma III) che su esso avrà effetti di cosa giudicata.

La sospensione del processo civile e il conseguente effetto vincolante che su questo produce la sentenza penale irrevocabile non si hanno quando la parte civile sia stata costretta a esercitare l’azione avanti al giudice civile per essere stata esclusa dal processo penale (art. 88 comma III). Altre ipotesi di esclusione della sospensione si ravvisano qualora il processo penale sia costretto ad una stasi a causa delle condizioni di incapacità dell’imputato (art. 71 comma VI), quando si sia svolto col rito abbreviato, in ordine alla cui adozione la parte civile non ha alcun potere d’interloquire (art. 441 comma IV), o quando vi sia stata applicazione di pena a richiesta delle parti che non consente decisione sulla pretesa civile (art. 444 comma II).

Tratto da LE PARTI EVENTUALI di Gianfranco Fettolini
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