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Prove documentali

PROVE DOCUMENTALI


Atto pubblico = documento redatto da un notaio o pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (es. rogito notarile, verbale della commissione d’esami, verbale dell’udienza redatto da un cancelliere del tribunale..)
Esso fa piena prova, fino a querela di falso, di ciò che il pubblico ufficiale dichiara che è successo in sua presenza
Querela di falso = procedimento con cui una parte contesta l’attendibilità dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata, privandolo della sua efficacia di prova legale

Scrittura privata = documento scritto sottoscritto dalle parti
L’importante è che sia firmato dalla persona a cui si attribuisce una certa dichiarazione. Non fa prova legale perché la firma può essere contraffatta quindi la sua efficacia è limitata.
Essa fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta riconosce la sottoscrizione (cioè se dice “sì, l’ho firmato io”), o se la sottoscrizione viene considerata legalmente come riconosciuta.
La firma viene considerata riconosciuta se l’autore non la disconosce entro la prima udienza.

Disconoscimento = atto con cui la parte nega la propria sottoscrizione (cioè dice “no, non l’ho firmato io”)
Se la controparte intende valersi di una scrittura disconosciuta può chiedere la verificazione della scrittura (cioè l’accertamento dell’autenticità della firma); dopo la verificazione la scrittura privata diventa autenticata.
Il telegramma non è un documento sottoscritto, ma vale come scrittura privata se l’originale è stato sottoscritto dal mittente o anche solo consegnato/fatto consegnare dal mittente.
Libri contabili non sono documenti sottoscritti e possono essere tenuti su supporti informatici.
Riproduzioni informatiche e meccaniche (es. foto o video) fanno piena prova dei fatti rappresentati se colui contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose rappresentate

Scrittura privata autenticata = documento scritto sottoscritto dalle parti in presenza di un pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale deve prima accertare l’identità delle parti. Egli attesta che la firma è stata apposta in sua presenza.
La scrittura privata autenticata fa piena prova, fino a querela di falso

La data della scrittura segna il passaggio dei rischi e delle responsabilità.
Nell’atto pubblico e nella scrittura privata autenticata la data è certa è ha valore di prova legale.
Nella scrittura privata la data non è certa ma lo diventa con la registrazione o con l’apposizione di marche temporali per i documenti informatici.
E’ certa la data della registrazione (l’atto è stato compiuto per forza prima della registrazione).
La data certa può risultare indirettamente (es. l’atto è stato compiuto per forza prima della morte dell’autore, oppure c’è un timbro postale )

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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