Skip to content

Prova per testimoni

PROVA PER TESTIMONI


Prova per testimoni = dichiarazioni del testimone rese al giudice durante l’interrogatorio sui fatti di cui egli abbia avuto diretta conoscenza
Non sempre la prova per testimoni è ammissibile, perché alcuni testimoni potrebbero testimoniare in funzione dei loro interessi o perché possono confondere le loro “impressioni” con dei “fatti”.

E’ SEMPRE AMMESSA
- Quando c’è un principio di prova per iscritto proveniente dal soggetto contro cui è diretta la domanda che faccia apparire verosimile il fatto allegato (es. fattura che cita un contratto che non si trova)
- Quando il contraente è stato nell’impossibilità materiale o morale di procurarsi la prova scritta (es. in caso di legami parentali, usi commerciali che prevedono contratti orali..)
- Quando la prova scritta è stata persa senza colpa
- In caso di contratti di vendita internazionale di merci

NON E’ MAI AMMESSA
- Quando è richiesta la prova scritta a pena di nullità (ad substantiam), a meno che la prova scritta non venga persa senza colpa
- Quando la legge o la volontà delle parti impone la prova per iscritto, a meno che la prova scritta non venga persa senza colpa
- Quando ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento stipulato dopo i patti
- Quando ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento stipulato prima dei patti, a meno che non appaia verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali
Le norme sulla prova per testimone si applicano pure al pagamento e alla remissione del debito.
La prova per testimone non sono mai prova legale

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.