La vendita di cosa altrui
LA VENDITA DI COSA ALTRUI
Vendita di cosa altrui → una persona vende una cosa di cui non è proprietario, o non lo è interamente (es. titoli in borsa)
Il contratto è valido ma non è efficace perché il venditore non può disporre della cosa (difetto di legittimazione), quindi ha solo effetti obbligatori immediati (es. obbligo di procurare l’acquisto della proprietà)
L’effetto traslativo si ha in automatico nel momento in cui il venditore acquista la proprietà della cosa
Se il compratore sapeva che il venditore non era proprietario della cosa, e il venditore non riesce ad acquistarla, il compratore può chiedere la risoluzione per inadempimento
Se il compratore non sapeva che il venditore non era proprietario della cosa, può chiedere la risoluzione per aver comprato, senza saperlo, da chi non era proprietario
Continua a leggere:
- Successivo: Vendita: garanzia
- Precedente: La vendita di una cosa futura
Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
Altri appunti correlati:
- Istituzioni di diritto privato
- Diritto Privato
- Introduzione al diritto sindacale
- Diritto sindacale
- Diritto del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle aziende sanitarie
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.
Forse potrebbe interessarti:
Il patto di famiglia
Tesi sulla novella al codice civile operata con la L. 14 febbraio n. 55 del 2006