Vendita con patto di riscatto
VENDITA CON PATTO DI RISCATTO
Vendita con patto di riscatto → il venditore si riserva il potere di riacquistare la proprietà mediante:
- Dichiarazione unilaterale comunicata al compratore entro un certo termine (max 2 anni per beni mobili, max 5 anni per immobili)
- Restituzione del prezzo pagato + rimborso per spese e riparazioni necessarie/utili (è nullo il patto che prevede la restituzione di una somma maggiore)
Patto di retrovendita → compratore/venditore (o entrambi) assume l’obbligo di contrarre una nuova compravendita che faccia riacquistare al venditore la proprietà della cosa venduta
E’ equiparabile al contratto preliminare
Continua a leggere:
- Successivo: Vendita a rate con riserva di proprietà
- Precedente: La garanzia per i vizi della cosa
Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
Altri appunti correlati:
- Istituzioni di diritto privato
- Diritto Privato
- Introduzione al diritto sindacale
- Diritto sindacale
- Diritto del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle aziende sanitarie
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.
Forse potrebbe interessarti:
Il patto di famiglia
Tesi sulla novella al codice civile operata con la L. 14 febbraio n. 55 del 2006