Scioglimento del contratto: presupposizione
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO: PRESUPPOSIZIONE
La presupposizione è un’ipotesi di scioglimento del contratto non prevista dalla legge ma elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina
Presupposizione oggettiva → il contratto dovrebbe sciogliersi quando la sopravvenienza di alcune circostanze fa venire meno una situazione di fatto che funge da “base oggettiva” (es. compravendita di un terreno che le parti credono sia edificabile e invece non lo è)
La giurisprudenza fa leva sul principio di buona fede, in base al quale il giudice può stabilire che il mutamento delle circostanze abbia prodotto una situazione in cui pretendere l’adempimento sarebbe contrario a buona fede
Presupposizione soggettiva → vengono meno alcune circostanze sulla base delle quali una parte è stata indotta a stipulare il contratto (es. ho stipulato il contratto perché pensavo che una certa situazione si verificasse)
In questo caso si tratta solo di errore sui motivi, che è quindi irrilevante
Continua a leggere:
- Successivo: Contratti di alienazione: vendita
- Precedente: Risoluzione per impossibilità sopravvenuta
Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
Altri appunti correlati:
- Istituzioni di diritto privato
- Diritto Privato
- Introduzione al diritto sindacale
- Diritto sindacale
- Diritto del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle aziende sanitarie
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.