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La vendita di una cosa futura

LA VENDITA DI UNA COSA FUTURA


La vendita di una cosa futura può configurarsi in 2 modi:
- Contratto commutativo (“vendita di una cosa sperata”) → se la cosa non viene ad esistenza, il contratto è inefficace
- Contratto aleatorio → se la cosa non viene ad esistenza, il contratto è comunque efficace e il compratore è obbligato a pagare

Nella vendita di immobili da costruire, il costruttore è tenuto a procurare alla controparte:
- Fideiussione di importo pari alle somme versate/da versare prima del trasferimento della proprietà
- Polizza assicurativa decennale a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi
L’acquirente di immobili da costruire, se lo adibisce ad abitazione principale propria o di un parente di primo grado, gode di una prelazione nell’eventuale espropriazione forzata dell’immobile

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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