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Diritto romano: tutela e garanzia delle obbligazioni

DIRITTO ROMANO: TUTELA E GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI


Nel periodo classico l'unica garanzia a sopravvivere era la costituzione dei praedes, limitamente alla legis actio sacramento. L'unico garante finì poi con l'essere lo sponsor.
La sponsio conclusa dal garante si differenziava da quella del debitore principale, perchè veniva compiuta immediatamente dopo quella e comprendeva nella sua struttura formale la domanda dello stipulante allo sponsor se prometteva la medesima prestazione promessa dal debitore principale.

Si formò una nuova stipulazione di garanzia fidepromittere, che rendeva il negozio accessibile ai peregrini. A differenza delle prime due forme, qui il fideiussore non promette che il debitore pagherà, ma si obbliga a pagare in proprio.
L'obbligazione degli sponsores e dei fidepromissores poteva accedere solo ad un'obbligazione verbis e, in origine, era solidale. Il creditore poteva chiedere l'adempimento al debitore o al garante o a uno qualunque di più eventuali garanti.

Con una lex Furia la durata dell'obbligazione fu limitata a due anni e si stabilì che se più erano i garanti il creditore potesse instaurare il giudizio contro uno di essi solo per la pars virilis, cioè la quota ottenuta dividendo il debito tra i garanti. L'obbligazione si trasformava in un'obbligazione parziaria.

Il fideiussore che avesse pagato non aveva, a differenza dello sponsor, una specifica azione di regresso. Ma la giurisprudenza ravvisò nell'intervento del fideiussor o anche del fidepromissor come garanti del debitore, su sua richiesta, un contratto di mandato o, senza una sua precisa o dimostrabile richiesta, una negotiorum gestio, e quindi ritenne dovesse solo accordarsi l'actio mandati o negotiorum gestorum per farsi rimborsare dal debitore. Il fideiussore ottenne un altro beneficio col quale poteva ottenere dal creditore, prima di pagarlo, la cessione delle azioni a questi spettanti
contro il debitore, accompagnate dalle eventuali garanzie.
Silla (lex Cornelia) limitò a 20.000 sesterzi l’ammontare della garanzia annua a favore dello stesso debitore (salvo dote o ordine del giudice).
Il S.C. Vellaeanum (I sec. d.C.) vietò alle donne di assumere garanzia per debiti altrui.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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