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Diritto romano: l’iniuria

DIRITTO ROMANO: L’INIURIA


Nelle iniurie sono comprese qualsiasi offese all'integrità fisica o morale compiuto contro ius e con la specifica intenzione di recare offesa.
La relativa formula, priva di intentio, comprendeva una demostratio cui seguiva una condemnatio con la quali si invitavano i recuperatores a condannare il convenuto ad una somma di denaro da determinarsi sulla base del bonorum et aequum, con il limite della taxatio. (actio iniuriarum).

Già dal I sec. a.C. l’iniuria tende ad essere repressa mediante azioni e pene pubbliche, in alternativa all’azione privata, quindi tende ad essere considerata un crimen e non un delictum.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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