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Diritto romano: impossibilità della prestazione

DIRITTO ROMANO: IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE


L'impossibilità oggettiva della prestazione, sopravvenuta per una causa che non era imputabile al debitore, estingueva l'obbligazione.
Nel caso, ad esempio, della compravendita, nel momento intermedio fra la conclusione del contratto e la sua esecuzione, ogni rischio di perimento è a carico del compratore, il quale rimane pertanto obbligato al pagamento del prezzo.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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