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Diritto romano: adempimento

DIRITTO ROMANO: ADEMPIMENTO


L'adempimento divenne, a differenza che nel periodo antico, efficace da solo a estinguere il vincolo. La solutio, che inizialmente indicava l'atto di scioglimento del vincolo, venne ad indicare l'adempimento effettuato.
Gli antichi atti solenni formali necessari per liberare il debitore rimasero in uso ma con la funzione di dichiarare formalmente estinto un debito non effettivamente adempiuto. (imaginaria solutio).
L'adempimento deve avere ad oggetto l'intera prestazione e deve consistere esattamente in ciò che è stato promesso.
Se il debitore, col consenso del creditore, esegue una prestazione diversa da quella dovuta viene chiamata datio in solutum. La prestazione deve essere eseguita nel luogo e nel tempo prescritti.
L'adempimento può essere fatto da un qualunque terzo, spontaneamente o per incarico del debitore (delegatio sovendi). Per le obbligazioni di dare è necessario che l'adempiente sia capace di alienare.
Poteva accadere che il debitore, eventualmente anche prima della scandenza del termine e/o dell'interpellatio, o comunque prima della litis contestatio, offrisse l'adempimento. Se il creditore non accettava la prestazione, si configurava la mora del creditore: il debitore da quel momento veniva liberato da qualunque responsabilità.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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