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Azione Penale




Non può il giudice definire i termini del processo; ci vuole un soggetto che inizi il procedimento attraverso il quale venga definito l'ambito decisorio del giudice.
Questo strumento è l'azione penale, il potere di eccitare la giurisdizione per l'accertamento del dovere di punire, determinando l'oggetto del processo.
Si attiva la giurisdizione attraverso l'elevazione dell'imputazione i cui profili essenziali sono:
- profilo soggettivo: l'imputazione è l'individuazione dell'imputato;
- profilo oggettivo: delineazione nei suoi estremi essenziali del fatto.
L'imputazione, oltre a questi elementi fissi, ha un elemento mobile che è la qualificazione giuridico-penale del fatto.
L'azione non ha solo il potere di eccitare la giurisdizione per punire; per questo si distingue azione penale:
- cautelare: riguarda richieste di provvedimenti preventivi;
- esecutiva: quando il p.m. si rivolge l giudice per chiarire meglio i caratteri della questione;
- complementare; quella attraverso cui si chiede per esempio una estradizione all'estero;
- prev. crim.

Art. 112 Cost.: il p.m. ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Tale esercizio implica due profili:
- quello dell'instaurazione del processo;
- quello del proseguimento del processo.
È stato individuato un determinato numero chiuso di atti di inizio dell'azione penale. Tali atti, oltre a corrispondere a quelli dell'instaurazione del processo, possono corrispondere a quelli che immettono nel processo un nuovo oggetto che si somma a quello originario; si allarga l'oggetto del processo. Il fatto nuovo è contestabile nel dibattimento se l'imputato vi consente.
L'esercizio dell'azione penale ingloba il proseguimento della medesima che riguarda l'accertamento della fondatezza dell'accusa. Ma all'interno degli atti di proseguimento ci possono essere atti in senso stretto del proseguimento dell'azione penale, cioè atti specifici con cui vengono corretti i confini iniziali. Sono modifiche della descrizione del fatto non modifiche del fatto.
Sulla base dell'art. 112 Cost. è sostenibile che il legislatore ordinario non possa sottrarre l'esercizio dell'azione penale al p.m.
L'art. 112 Cost. sancisce la titolarità dell'azione penale in capo al p.m. ma non sancisce il monopolio dell'azione penale in capo al p.m.
Se il p.m. non ha il monopolio, significa che anche altri soggetti possono esercitare l'azione penale. Ne derivano azioni penali concorrenti e azioni penali sussidiarie rispetto a quella del p.m. Queste servono a garantire maggiormente la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, a meglio tutelare gli interessi collettivi e diffusi e a rimediare più facilmente alle carenze dell'accusatore nella scelta su quando, per che cosa e come procedere.
Il codice del 1988, con l'art. 231, ha eliminato tutte le ipotesi di azioni penali concorrenti e sussidiarie.
È una scelta di carattere storico-contestaule perché era ritenuto difficoltoso regolare l'attività investigativa condotta da soggetti diversi dal p.m.

L'art. 112 consente di desumere un'ulteriore conferma del principio nullum crimen nulla poena sine praevia iudicio.
Inoltre sancisce il principio di legalità della persecuzione penale che è un principio che esiste in Italia e in pochi altri paesi (per es. la Spagna): il p.m. è soggetto soltanto all'obbligo di esercitare l'azione e per farlo può disporre direttamente della polizia giudiziaria.
L'obbligatorietà dell'azione penale è una garanzia di eguaglianza generale dell'ordinamento; quindi non eguaglianza delle parti di fronte al giudice, ma eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Tale obbligatorietà è poi legata al principi di legalità della norma incriminatrice (art. 25 Cost.).
Inoltre l'obbligatorietà dell'azione penale è rispettata solo se viene assicurata l'indipendenza del p.m.
Ma l'obbligatorietà dell'azione penale non significa che il p.m. deve promuovere l'azione penale per qualunque notitia criminis. Infatti il processo non deve essere instaurato se superfluo.
Per orientare le scelte del p.m. vengono definiti dei parametri per valutare se procedere o archiviare e vengono stabiliti dei controlli sulla scelta di non agire.

Il principio di obbligatorietà dell'azione penale implica l'irretrattabilità di quest'ultima.
Nonostante alcune incertezze della Corte costituzionale, sembra ritenere che il precetto contemplato dall'art. 112 Cost. si traduca, in sede di impugnazioni, in un canone di coerenza comportamentale per l'organo dell'accusa.
Ma dall'art. 112 Cost. sono derivabili ulteriori caratteri dell'azione penale:
- emerge la caratteristica di indivisibilità assegnata all'azione penale, che deve riguardare indistintamente tutti coloro che hanno concorso nel reato (es: art. 123 c.p. --> la querela esercitata contro uno dei responsabili si estende agli altri responsabili);
- la pubblicità: significa che la titolarità dell'azione spetta inderogabilmente a un organo pubblico per la soddisfazione di un interesse generale della collettività;
- l'officialità: intende affermare che lo stesso organo specificamente costituito per l'esercizio dell'azione adempie, nel far ciò, alla propria doverosa funzione. Compete al legislatore definire l'estensione di quest'ultima, ammettendosi la possibilità di limiti costituiti dalla sua subordinazione a circostanze esterne al fatto, fungenti da condizioni di procedibilità ma anche di punibilità. Tali limitazioni sono costituzionalmente legittime se mirano a tutelare situazioni costituzionali lecite; quindi in presenza di un principio costituzionale superiore.

Tratto da SISTEMA DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Facoltà: Giurisprudenza
  • Corso: Giurisprudenza
  • Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
  • Autore del libro: Giulio Ubertis
  • Editore: UTET
  • Anno pubblicazione: 2007

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