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La disciplina generale del procedimento di assunzione/di formazione dei mezzi di prova costituendi


Come si è già detto, la distinzione fondamentale dei mezzi di prova è tra mezzi di prova costituendi (cioè i mezzi di prova, qual è, ad esempio, l’ispezione, per cui è previsto un procedimento per la loro formazione entro l’iter processuale e, di conseguenza, è necessaria una fase ad hoc di assunzione entro il processo) e mezzi di prova precostituiti (cioè, fondamentalmente, i documenti, quali mezzi di prova per cui non è previsto un procedimento per la loro formazione entro l’iter processuale, che, di conseguenza, entrano nel processo attraverso la loro mera produzione in udienza e/o il loro previo deposito nella cancelleria del giudice).
Come si è già detto, in primo luogo, secondo il principio generale di disponibilità delle prove EX ART. 115.1 CPC, il mezzo di prova costituendo deve essere richiesto dalla parte, rappresentata tecnicamente dal proprio avvocato, previa formulazione - entro un determinato termine, quale barriera preclusiva - dell’istanza d’assunzione dello stesso; o, quando possibile, può essere anche disposto d’ufficio da parte del giudice a quo. In seguito, post istanza d’assunzione del mezzo di prova costituendo, esso deve superare un duplice vaglio di rilevanza ai fini del processo e di ammissibilità: solo il mezzo di prova costituendo, ammissibile e rilevante, è assunto nel processo! A tal proposito, il legislatore detta una disciplina generale EX ARTT. 202 - 209 CPC, anche se ciascun mezzo di prova costituendo ha il proprio peculiare procedimento di assunzione, di cui si dirà in seguito.
In particolare, EX ART. 202.1 CPC è stabilito che «QUANDO DISPONE MEZZI DI PROVA (costituendi), IL GIUDICE ISTRUTTORE, SE NON PUÒ ASSUMERLI NELLA STESSA UDIENZA, STABILISCE IL TEMPO, IL LUOGO E IL MODO DELL'ASSUNZIONE». Allo stesso tempo, EX ART. 206.1 CPC è stabilito che «LE PARTI POSSONO ASSISTERE PERSONALMENTE ALL'ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA»; infine, EX ART. 207.1 CPC è stabilito che «DELL'ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA SI REDIGE PROCESSO VERBALE SOTTO LA DIREZIONE DEL GIUDICE».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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