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L’esame contabile, quale ipotesi peculiare di consulenza tecnica del giudice a quo


EX ART. 198.1 CPC è stabilito che «QUANDO È NECESSARIO ESAMINARE DOCUMENTI CONTABILI E REGISTRI, IL GIUDICE ISTRUTTORE (ignorante in materia) PUÒ DARNE INCARICO AL CONSULENTE TECNICO, AFFIDANDOGLI IL COMPITO DI TENTARE LA CONCILIAZIONE DELLE PARTI (il che è peculiarità dell’esame contabile)»; inoltre, quale ulteriore peculiarità dell’esame contabile, EX ART. 198.E CPC è stabilito che «IL CONSULENTE SENTE LE PARTI E, PREVIO CONSENSO DI TUTTE, PUÒ ESAMINARE ANCHE DOCUMENTI E REGISTRI NON PRODOTTI IN CAUSA […]».
In particolare, EX ART. 199.1 CPC è stabilito che «SE (in sede di esame contabile) LE PARTI SI CONCILIANO (davanti al consulente tecnico), SI REDIGE PROCESSO VERBALE DELLA CONCILIAZIONE, CHE È SOTTOSCRITTO DALLE PARTI E DAL CONSULENTE TECNICO E INSERITO NEL FASCICOLO D'UFFICIO»; inoltre, EX ART. 199.2 CPC è stabilito che «IL GIUDICE ISTRUTTORE ATTRIBUISCE CON DECRETO EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO AL PROCESSO VERBALE».
Al contrario, EX ART. 200.1 CPC è stabilito che «SE LA CONCILIAZIONE DELLE PARTI NON RIESCE, IL CONSULENTE ESPONE I RISULTATI DELLE INDAGINI COMPIUTE E IL SUO PARERE IN UNA RELAZIONE, CHE DEPOSITA IN CANCELLERIA NEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE ISTRUTTORE»; tuttavia, EX ART. 200.2 CPC è stabilito che «LE DICHIARAZIONI DELLE PARTI, RIPORTATE DAL CONSULENTE NELLA RELAZIONE, POSSONO ESSERE VALUTATE DAL GIUDICE A NORMA DELL'ARTICOLO 116 SECONDO COMMA (cioè possono avere valore di argomento di prova)».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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