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Assunzione del mezzo di prova costituendo sito nella circoscrizione di un Tribunale italiano diverso da quello del giudice a quo



EX ART. 203.1 CPC, rubricato “Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale”, è stabilito che «SE I MEZZI DI PROVA (costituendi) DEBBONO ASSUMERSI FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE (perché si trovano ivi), IL GIUDICE ISTRUTTORE DELEGA A PROCEDERVI (cioè a procedere all’assunzione) IL GIUDICE ISTRUTTORE DEL LUOGO, SALVO CHE LE PARTI RICHIEDANO CONCORDEMENTE E IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CONSENTE CHE VI SI TRASFERISCA (cioè si sposti nel tribunale competente per territorio) IL GIUDICE STESSO (affinchè sia lui in prima persona ad assumere la prova)»; in particolare, salvo quest’ultima ipotesi, EX ART. 203.3 CPC è stabilito che «IL GIUDICE DELEGATO, SU ISTANZA DELLA PARTE INTERESSATA, PROCEDE ALL'ASSUNZIONE DEL MEZZO DI PROVA E D'UFFICIO NE RIMETTE IL PROCESSO VERBALE AL GIUDICE DELEGANTE PRIMA DELL'UDIENZA FISSATA PER LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO, ANCHE SE L'ASSUNZIONE NON È ESAURITA».
ESEMPIO: Nel caso in cui il processo si svolga a Torino, mentre i luoghi da ispezionarsi si trovino a Palermo, l’assunzione del mezzo di prova dell’ispezione è delegata dal giudice a quo del tribunale di Torino al giudice terzo del Tribunale - competente per territorio - di Palermo, salvo che lo stesso giudice a quo si rechi di persona nel tribunale di Palermo per assumersi il mezzo di prova!

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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