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Assunzione del mezzo di prova costituendo sito all’estero



EX ART. 204.1 CPC, quale norma che non è mai stata riformata e, quindi, risale alla formulazione originaria del 1942, è stabilito che «LE ROGATORIE (cioè le richieste) DEI GIUDICI ITALIANI ALLE AUTORITÀ ESTERE PER L'ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI (cioè per l’assunzione del mezzo di prova costituendo) SONO TRASMESSE PER VIA DIPLOMATICA»; in particolare, EX ART. 204.2 CPC è stabilito che «QUANDO LA ROGATORIA RIGUARDA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, IL GIUDICE ISTRUTTORE DELEGA IL CONSOLE COMPETENTE, CHE PROVVEDE A NORMA DELLA LEGGE CONSOLARE».
ESEMPIO: Nel caso in cui il processo si svolga a Torino, mentre il testimone si trovi a Londra, il giudice del Tribunale di Torino deve trasmettere per via diplomatica la richiesta di assunzione della prova testimoniale di tale testimone al Tribunale inglese competente.
In realtà, oggi, questa disciplina originaria CPC è superata sia dalla LEGGE N. 218 DEL 1995, sia dal REGOLAMENTO CE N. 1206 DEL 2001 in materia d’assunzione delle prove all’estero, quali discipline innovative a favore di una maggiore efficienza in proposito rispetto alla complessità e all’eccessiva durata temporale dell’originario iter di trasmissione per via diplomatica EX ART. 204 CPC.
In particolare, REGOLAMENTO CE N. 1206 DEL 2001 prevede sia la possibilità della richiesta d’assunzione della prova costituenda da parte del giudice a quo italiano al giudice europeo competente; sia la possibilità di spostamento del giudice a quo italiano presso il Tribunale europeo competente, al fine di assumere in prima persona la prova!

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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