Trattamento agenti diplomatici e immunità diplomatiche
Limiti alla potestà di governo nell'ambito del territorio per quanto riguarda gli agenti diplomatici.
IMMUNITÀ: La legge resta vincolante, ma nel caso dell'immunità lo stato è impotente, non può applicarla in certe situazioni.
Immunità diplomatiche previste dalla consuetudine, già prima del 1648 e sono state codificate nelle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963.
Accompagnano l'agente dal momento in cui entra nel territorio per esercitare la sua funzione fino a quando ne esce. La presenza dell'agente è subordinata alla volontà dello stato territoriale tramite gradimento (che precede l'accreditamento). In caso di espulsione: consegna dei passaporti e invito a lasciare il paese entro un certo tempo. Lo stato territoriale è libero in ogni momento di revocare il gradimento. E anche lo stato di origine può rinunciare all'immunità del diplomatico.
Le IMMUNITÀ DIPLOMATICHE sono le seguenti:
INVIOLABILITÀ PERSONALE: protezione dell'agente contro le offese alla sua persona mediante misure preventive e repressive. Sottrazione a qualsiasi forma di polizia (fermo, arresto, perquisizione) diretta contro la sua persona.
INVIOLABILITÀ DOMICILIARE: sia la sede diplomatica che l'abitazione personale. Inviolabilità sottoposta a rinuncia tramite previa richiesta: caso limite dell'incendio.
IMMUNITÀ GIURISDIZIONALI → IMMUNITÀ FUNZIONALE: estraneità della persona rispetto alle decisioni dello Stato che rappresenta. Atti compiuti dal diplomatico in quanto organo dello Stato. L'agente non può pertanto essere citato in giudizio per atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
IMMUNITÀ GIURISDIZIONALI → IMMUNITÀ PERSONALE: tutela la possibilità per il diplomatico di svolgere la propria funzione. Proteggere la persona privata da false accuse volte ad impedire l'esercizio della sua funzione, “ne impediatur legatio”. L'agente non è dispensato da rispettare la legge, è semplicemente immune dalla giurisdizione, finché esercita la sua funzione. Quando la funzione cessa, egli potrà essere sottoposto a giudizio per gli atti compiuti quando la ricopriva. Mentre invece svolge la sua funzione, non può essere giudicato nemmeno per atti compiuti prima del periodo della funzione. Esclusi i possedimenti immobili, la seconda professione.
IMMUNITÀ DALLA MISURE DI ESECUZIONE: misure coercitive che rientrano nella sfera delle inviolabilità. Posso rinunciare all'immunità giurisdizionale, ma poi posso essere immune dall'esecuzione della sentenza.
ESENZIONE FISCALE: per le imposte dirette personali.
Le immunità coprono tutti i membri della missione diplomatica purché contribuiscano alla stessa e che non abbiano la nazionalità dello stato ospitante. Coprono anche i famigliari. Coprono anche organi come il Capo dello Stato, i Capi di Governo e i Ministri delgli Esteri.
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Dettagli appunto:
- Autore: Alice Lavinia Oppizzi
- Università: Università degli Studi di Milano
- Facoltà: Scienze Politiche
- Esame: Scienze Internazionali e Istituzioni Europee
- Docente: Prof.ssa Venturini
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