L’estorsione
Art. 629 c.p. “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”
Il codice penale del 1930 ha unificato in questa unica fattispecie le due ipotesi di reato previste dal codice penale del 1889: estorsione propria (costrizione a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole denaro, cose o atti) e la rapina in atti (costrizione a consegnare, sottoscrivere o distruggere atti).
Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con abuso dei loro poteri, si ha il reato di concussione ex art. 317 c.p
Condotta: consiste nella costrizione, mediante violenza o minaccia, di taluno a tenere determinati comportamenti, attivi od omissivi.
Violenza e costrizione devono essere legati da un rapporto di strumentalità (cioè la prima deve servire ad ottenere la seconda) e da un nesso causale (la seconda deve essere diretto effetto della prima).
La costrizione senza violenza non è estorsione ma al massimo, sempre che ne sussistano i presupposti, induzione.
Evento: deve essere quadruplice,
- altrui stato di coazione psichica, che, nei casi di concorso con il reato di rapina, deve essere relativa (in modo da differenziare tali reati e da chiarirne l’ambito applicativo), mentre può essere anche assoluta in tutti i casi in cui non vi sia una confluenza con l’ipotesi di rapina (cioè quando l’oggetto materiale sia un immobile, in quanto la rapina può riguardare solo beni mobili; o quando la costrizione consiste in un fare od omettere qualcosa, in quanto nella rapina la costrizione della vittima è diretta materialmente sulla cosa);
- fare od omettere qualcosa da parte del soggetto passivo, inteso come atto di disposizione patrimoniale sia positivo, cioè un dare o un fare, che negativo, cioè un non fare.
A differenza della rapina, che ha per oggetto solo cose mobili, possono essere oggetto dell’atto di disposizione patrimoniale estorsivo tutti gli elementi attivi del patrimonio, sia i rapporti giuridici su cose (reali od obbligatori) che le aspettative di diritto (accettazione dell’eredità, diritto di querela, ecc…);
danno altrui, nel senso già visto di danno patrimoniale.
Tale danno deve essere insito nell’atto di disposizione patrimoniale stesso.
Non può essere presunto ma deve sempre essere oggetto di accertamento;
- profitto ingiusto, proprio o altrui, in quanto se il profitto che si mira a ottenere ha un legittimo fondamento giuridico (come la riscossione di un credito liquido ed esigibile o di un’obbligazione naturale) e si usa la violenza o minaccia per ottenerlo, si risponderà di violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma non di estorsione.
Bene giuridico: è reato plurioffensivo, lede sia l’interesse patrimoniale che la libertà di autodeterminazione.
Soggetto passivo: titolare del bene patrimoniale leso, cioè colui che subisce il danno.
Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di costringere, mediante violenza o minaccia, taluno a compiere un atto di disposizione patrimoniale con danno di questi e ingiusto profitto per sé o per altri.
Errore sull’ingiustizia del profitto esclude il dolo, salva la responsabilità per altro reato violento.
Perfezionamento: momento e luogo del danno patrimoniale e dell’ingiusto profitto, se simultanei, o dell’ultimo di questi eventi, se successivi.
Tentativo: configurabile sia in forma compiuta (a condotta già eseguita ma ad evento ancona non verificatosi) che incompiuta (prima del compimento della condotta ma ad un livello di preparazione che risponde ai requisiti per la configurabilità del tentativo).
Circostanze aggravanti speciali:
- se la violenza o minaccia è commessa con armi (vere ed esibite) o da persona travisata (anche se una soltanto), o da più persone riunite (anche senza precedente organizzazione o pianificazione);
- se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire (non anche di intendere);
- se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis c.p. (mafiosa);
- se il soggetto attivo si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto in armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi;
- se il fatto è commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.
Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punita d’ufficio con reclusione da 5 a 10 anni e con multa da 516 € a 2065 €;
- aggravata (a, b, c, d), punita d’ufficio con reclusione da 6 a 20 anni e con multa da 1032 € a 3098 €;
- aggravata (e), punita d’ufficio con pena aumentata da ⅓ alla metà.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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