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Il fenomeno della decodificazione nel diritto penale: cause, inconvenienti e rimedi


Occorre prendere atto che la parte speciale del diritto penale è distribuita tra codice e leggi speciali, peraltro moltissime leggi speciali che hanno portato ad una indeterminatezza delle fattispecie incriminatrici.
Analizziamo quali sono i fattori che hanno determinato questa inarrestabile e disorganica proliferazione di leggi penali speciali:
- la vetustà del codice Rocco, dovuta a nuove esigenze di tutela di beni giuridici già protetti da norme penali o all’emersione di nuovi beni giuridici;
- l’accrescimento di nuove esigenze di tutela, dovute dall’accavallarsi continuo di una serie impressionante di emergenze (armi, terrorismo, mafia, ecc…), per soddisfare le quali sempre più spesso si è ricorsi allo strumento del decreto legge;
- la tecnicità delle materie emergenti, implicanti una minuziosa disciplina extrapenale;
- l’eclisse delle altre forme di controllo sociale democratico (famiglia, scuola, ecc…) e delle altre forme di controllo giuridico extrapenale, cosicché la sanzione penale ha finito per costituire non più l’extrema ratio, ma la prima ed unica ratio.

Gli inconvenienti della grande massa di leggi speciali sono essenzialmente:
- possibilità di conoscenza della norma penale, il cittadino non è messo in grado nemmeno di potersi informare, ma anche una volta che egli riesca miracolosamente a reperire il testo della disposizione, la farraginosità della sua formulazione, spesso caratterizzata da una esasperante serie di rinvii a catena, rende davvero arduo individuare il senso del precetto penalmente sanzionato;
- creazione di micro-sistemi di tutela, in quanto le norme della legislazione speciale sono costruite in obbedienza di principi tendenzialmente non omogenei a quelli cui si ispirano le norme codicistiche.
Questa difformità risulta legittima grazie all’art. 16 c.p. che “autorizza” la possibilità per una legge speciale di derogare alle norme generali stabilite dal codice.
Naturalmente il regime derogatorio non costituisce un male in sé, ma lo diventa allorché la differente disciplina contrasti con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, o con altro principio costituzionale.
Tutto ciò fa si che non sia facile riordinare tutta la disciplina penalistica all’interno di un nuovo codice penale, a meno che certe fattispecie non restino in leggi penali speciali “madre”.

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