Il concorso dell’azione contrattuale nel trasporto aereo di persone
Il problema si pone solo nel caso in cui il fatto lesivo sia unico, sia occorso fra il debitore dell’obbligazione di trasporto e il suo creditore (danneggiante e danneggiato) e il danno aquiliano sia conseguenza diretta dell’inadempimento dell’obbligazione. Infatti, se i soggetti, le azioni e i fatti lesivi fossero diversi ogni danno dovrebbe essere risarcito in via autonoma, secondo le regole a ciascuno applicabili. Non si può ricondurre alla problematica il caso in cui il vettore-debitore inadempiente cagioni sia un danno di natura contrattuale al suo passeggero-creditore sia un danno di natura extracontrattuale a terzi estranei al contratto di trasporto.
Se tra le parti del contratto di trasporto vi sia un’obbligazione, per la quale una di esse, il vettore, è tenuta a vigilare sull’integrità fisica del passeggero e a impedire che si verifichino fatti dannosi, la lesione della situazione soggettiva del danneggiato è conseguenza dell’inadempimento di tale obbligazione, poiché si è impegnato a trasportarlo incolume. Di conseguenza, se il passeggero subisce una lesione nella sua integrità fisica, trovano applicazione le norme speciali, contrattuali o legali. L’obbligo di protezione è essenziale ed è correlato all’entità del dovere di collaborazione della persona trasportata, valutato in funzione della sua limitata capacità di movimento.
La questione del cumulo si è posta per il danno biologico, morale, psichico o esistenziale conseguente ad inadempimento o ritardo nell’esecuzione del trasporto, al fine di consentire al passeggero di agire in via contrattuale, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da ritardo o da inadempimento, e in via extracontrattuale per ottenere il ristoro dei danni alla propria salute fisica o psichica come conseguenza dei primi. È stata sostenuta la possibilità per il danneggiato di ottenere il risarcimento anche per i danni in questione attraverso l’esercizio della sola azione contrattuale.
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