Il contratto di trasporto stradale di persone e le modalità del suo perfezionamento
Ha trovato una sua organica disciplina per la prima volta nel codice civile del 1942 (prima ci si riferiva alla normativa della locuzione d’opera del 1865).
La causa del contratto è unica, ma è diverso il suo oggetto, a seconda del caso il vettore assuma l’obbligo di trasferire nello spazio una cosa o una persona (un soggetto di diritti, un essere umano vivente dotato di capacità giuridica, presente durante il viaggio con la sua intelligenza e la sua volontà, sempre consegnato a se stesso). Inoltre, si possono trasportare una o più persone determinate o un certo numero di esse: si ha la prestazione da parte del vettore di un risultato che si realizza nell’esecuzione del servizio di trasferire il passeggero, conseguito attraverso una gestione a proprio rischio dell’attività svolta.
Il viaggiatore potrà recedere dal contratto, prima dell’inizio del viaggio nonché durante l’esecuzione dello stesso, purché tenga indenne il vettore delle spese sopportate, della prestazione eseguita e del mancato guadagno.
In presenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, che impedisca la realizzazione dell’intera prestazione dovuta, il vettore avrà diritto a un compenso nei limiti in cui il percorso parzialmente eseguito sia utile per il viaggiatore e proporzionalmente al prezzo pattuito per l’intero viaggio.
Il contratto di trasporto stradale di persone si perfeziona con il semplice consenso delle parti, anche se tale momento è difficile da individuare. Nell’ambito dei trasporto di persone su mezzi pubblici, il contratto si conclude nel momento in cui il passeggero accetta la generale offerta a contrarre proveniente dal vettore con un comportamento concludente (rapporti contrattuali di fatto: la fonte del contratto obbligatorio non è lo scambio di consensi, ma un comportamento di fatto). Il momento conclusivo del rapporto contrattuale si identifica nella discesa del passeggero dal mezzo di trasporto. È prevista l’emissione di un biglietto di viaggio, contenente gli estremi di individuazione della prestazione delle parti, come documento probatorio del contratto di trasporto e titolo di legittimazione: il rilascio, però, non è elemento essenziale per la formazione del contratto, ma nel momento in cui l’utente, salendo sul veicolo, manifesta la volontà di accettare le condizioni proposte dal vettore e di concludere un rapporto contrattuale. Il biglietto quindi adempie a una funzione di documento di legittimazione, il cui possesso individua l’avente diritto alla prestazione di trasporto, liberando il vettore dall’obbligazione da lui assunta eseguendo il trasporto a favore di colui che è in possesso del biglietto. La cedibilità del diritto ad essere trasportati non sempre è possibile: contratto stipulato tenendo conto delle qualità personali del passeggero o delle modalità di svolgimento del viaggio. Nelle altre situazioni, invece, sarà lecito cedere il diritto al trasferimento mediante semplice tradizione del biglietto, indipendentemente dalle forme proprie della cessazione.
Elemento peculiare è la possibilità di individuare solo due soggetti come parti del rapporto contrattuale: vettore (colui che assume l’obbligo di trasferire, a proprio rischio e riservandosi la direzione tecnica delle operazioni, una o più persone; non è detto che lo esegua personalmente il trasferimento) e passeggero.
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