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Giudicato e "preclusione pro iudicato"


Avviandomi al termine di questi rilievi sui limiti oggettivi del giudicato, penso opportuno svolgere o sollevare un ultimo problema.
L'art. 2909 c.c. esplicitamente ricollega l'autorità di cosa giudicata all'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato formale ai sensi dell'art. 324 c.p.c.
Che significato ha questo richiamo quando si passa ad esaminare il regime di immutabilità degli effetti dei provvedimenti sommari non cautelari?
I termini del problema si chiariscono ove si consideri che la nozione di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. muta notevolmente a seconda che essa sia ricostruita in modo rigidamente restrittivo, ovvero invece sia ricostruita in modo particolarmente ampio.
Se il giudicato sostanziale è inteso in senso restrittivo allora diviene impossibile (prima ancora che inutile) operare distinzioni.
Se invece il giudicato sostanziale è inteso nel senso ampio in cui l'intende la giurisprudenza, allora diviene più che plausibile che l'immutabilità degli effetti dei provvedimenti sommari, ben lungi dall'estendersi agli antecedenti logici necessari, sia limitata unicamente al diritto immediatamente fatto valere in via sommaria; diviene ben plausibile che l'ambito oggettivo dell'immutabilità che consegue alla statuizione contenuta nel provvedimento sommario divenuto immodificabile sia quantitativamente (nonna qualitativamente) minore di quello di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato dopo lo svolgimento di un giudizio a cognizione piena.
Questa sembra fosse l'intuizione che stava dietro alla nozione di preclusione pro iudicato di Redenti.
Al rilievo, poi, secondo cui la preclusione pro iudicato costituirebbe una equivoca soluzione di compromesso poiché per un verso assicurerebbe la stabilità dei risultati del processo sommario non cautelare, per altro verso consentirebbe al successivo giudicato sul rapporto complesso di poter valere ad ogni effetto tranne che ai fini della ripetizione di ciò che è stato indebitamente ottenuto sulla base del provvedimento sommario, è agevole replicare.
Questa soluzione di compromesso è qualitativamente la stessa soluzione di compromesso propugnata in via generale da Chiovenda ed oggi positivamente accolta dall'art. 34 c.p.c. là dove consente che delle questioni inerenti ai rapporti o diritti pregiudiziali il giudice conosca incidenter tantum senza autorità di cosa giudicata.

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