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I limiti oggettivi del giudicato in caso di giudicato di rigetto


Dopo avere escluso che il giudicato civile possa mai estendersi all'accertamento dei meri fatti, si è evidenziato come costituisca massima giurisprudenziale stereotipa l’affermazione secondo cui il giudicato si estenderebbe a tutti gli antecedenti logici necessari della statuizione finale.
Sempre in quella sede si è però notato come l'art. 34 c.p.c. imponga di escludere che il giudicato, in assenza di un'esplicita domanda o di una volontà di legge in tal senso, possa estendersi al diritto o rapporto pregiudiziale (condizionante) dedotto o deducibile come elemento costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo della fattispecie da cui deriva il diritto fatto valere in giudizio.
Poi, riguardo al fenomeno dei rapporti giuridici complessi, sia notato come non sia niente affatto da escludere che, ove sia dedotto in giudizio un diritto che è parte o che si basa su di un rapporto giuridico più ampio, l'intero rapporto sia necessariamente coinvolto nel giudicato.
È opportuno ritornare brevemente su questa problematica per osservare che di estensione del giudicato ai suoi antecedenti logici necessari si può parlare solo riguardo al giudicato di accoglimento e non anche riguardo al giudicato di rigetto.
Rispetto alla statuizione finale dichiarativa dell'esistenza del diritto sono antecedenti logici necessari l'esistenza di tutti i fatti costitutivi e l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi, estintivi dedotti o deducibili.
Rispetto alla statuizione finale dichiarativa dell'inesistenza del diritto non sono invece antecedenti logici necessari l’inesistenza di tutti i fatti costitutivi e l'esistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi, estintivi.
Sul piano logico l'inesistenza anche di un solo fatto costitutivo ovvero l'esistenza anche di un solo fatto impeditivo, modificativo o estintivo è antecedente da solo necessario e sufficiente a causare, a fondare la statuizione dichiarativa dell'inesistenza del diritto.
Ne consegue che i limiti oggettivi del giudicato, in ipotesi di statuizione dichiarativa dell'inesistenza del diritto, sono o possono essere molto più ristretti dei limiti oggettivi del giudicato dichiarativo dell'esistenza del diritto.
La distinzione tra giudicato che dichiari l'esistenza ovvero l'inesistenza del diritto fatto valere può essere, inoltre, utile per una prima sistemazione dei rapporti tra giudicato e fatti sopravvenuti.
Poiché solo in ipotesi di giudicato dichiarativo dell'esistenza del diritto è valida l'osservazione secondo cui il diritto, il rapporto accertato continua a vivere dopo il giudicato; è riguardo a tale ipotesi che ha senso parlare di operatività dei fatti estintivi (adempimento, prescrizione, risoluzione per inadempimento, eccessiva onerosità, impossibilità sopravvenuta, ecc…) o modificativi (transazione, ecc…) sopravvenuti.
Rispetto al giudicato dichiarativo dell'inesistenza del diritto non ha senso parlare di operatività dei fatti costitutivi sopravvenuti, giacché tali fatti opereranno come fatti generatori di un diritto diacronicamente diverso da quello di cui il precedente giudicato ha accertato l'inesistenza.
Ancora: rispetto al giudicato che pronuncia l'estinzione di un diritto o rapporto non potrà operare il successivo venir meno del fatto che ha determinato l'estinzione: è ciò perché il venir meno del fatto estintivo può tutt’al più valere come fatto costitutivo di un nuovo diritto alla stessa stregua di come un fatto costitutivo sopravvenuto è operante nonostante un precedente giudicato dichiarativo dell'inesistenza del diritto.
Più delicata sul piano dogmatico è la situazione del giudicato dichiarativo dell'inesistenza del diritto per esistenza del fatto impeditivo "mancata scadenza del termine" o "mancato verificarsi della condizione": la particolarità di questa ipotesi è data non tanto dalla presenza di un fatto impeditivo, bensì dalla natura di durata con scadenza oltre il giudicato stesso dei fatti impeditivi in esame; è questa particolare natura di durata del fatto "pendenza del termine della condizione" che impedisce al giudicato di rigetto di precludere l'operatività della scadenza sopravvenuta.

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