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Concorso di norme e concorso di diritti


Le ipotesi da ultimo considerate di cosiddette impugnative negoziali, ove siano ricostruite sulla base dello schema secondo cui oggetto del processo sia il diritto potestativo (ora l'invalidità dell'atto) basato sul singolo fatto impeditivo o estintivo, danno luogo ad un tipico fenomeno di concorso di diritti (o di azioni) per cui il soddisfacimento dell'uno estingue gli altri.
Si tratta di ipotesi di diritti aventi lo stesso contenuto economico, coesistenti nello stesso tempo, e caratterizzati da ciò che per un verso la fattispecie da cui derivano ha un nucleo comune che affonda in una stessa vicenda storica, per altro verso il soddisfacimento dell'uno estingue gli altri.
In casi di tale specie, ove sia dedotto in giudizio un diritto fondato su di un determinato fatto costitutivo (e sul richiamo ad una determinata norma), il giudicato di rigetto preclude o no la successiva domanda con cui si faccia valere a il diritto avente lo stesso contenuto, ma fondato su di una fattispecie costitutiva parzialmente diversa e sulla base del richiamo ad una diversa norma?
In ciascuna di queste ipotesi, se si afferma che il diritto sostanziale è unico, saremo alla presenza di un fenomeno di mero concorso di norme, con la conseguenza che per un verso il giudice sarà assolutamente libero di accogliere la domanda anche sulla base di una prospettazione giuridica diversa da quella indicatagli dall'attore e per altro verso il giudicato di rigetto precluderà la successiva domanda.
Se invece i diritti sostanziali sono ricostruiti come diritti diversi, saremo allora alla presenza di un fenomeno di concorso di diritti (o di azioni), con la conseguenza che, per un verso, il giudice non potrà accogliere la domanda sulla base di prospettazioni giuridiche diverse da quelle indicate dall'attore ove alla stregua della diversa norma da lui individuata muti la rilevanza giuridica dei fatti allegati dall'attore o siano rilevanti fatti ulteriori da questi non allegati, per altro verso, il giudicato di rigetto non precluderà la successiva domanda con la quale si faccia valere il diritto concorrente.
Il problema è da sempre croce e delizia di processualcivilisti.

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