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L'iscrizione della causa a ruolo e la costituzione di attore e convenuto


È opportuno esaminare ora lo svolgimento del processo ordinario di cognizione dagli atti introduttivi del giudizio (citazione è comparsa di risposta) alla sentenza che lo conclude.
Notificato l'atto di citazione al convenuto, l’attore entro 10 giorni deve costituirsi in giudizio e provocare l'iscrizione della causa a ruolo.
L'iscrizione della causa a ruolo (cioè nei registri di cancelleria) è lo strumento tecnico attraverso cui la controversia viene incardinata presso l'ufficio giudiziario che dovrà poi trattarla e deciderla.
L'iscrizione della causa a ruolo è effettuata dal cancelliere su istanza della parte costituita sulla base della nota di iscrizione a ruolo da questa presentata.
La nota deve contenere tutti gli estremi per l'individuazione della causa.
Iscritta la causa nel ruolo generale, contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione e successivamente copia delle difese scritte (comparse e memorie), i processi verbali delle udienze in cui si snoderà il processo, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze; nella sostanza il fascicolo d'ufficio dovrebbe contenere tutti gli elementi necessari e sufficienti per la storia del processo e, seguendo la controversia anche nei giudizi di impugnazione, se regolarmente tenuto si rivela strumento di conoscenza di immensa importanza (qui mancano solo i documenti prodotti dalle parti, che sono contenuti nei fascicoli di parte, e il testo integrale delle sentenze).
Formato il fascicolo d'ufficio "il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce alla nota di iscrizione a ruolo", non oltre due giorni, "designa il giudice istruttore davanti al quale le parti devono comparire, se non crede di procedere egli stesso all'istruzione".
L'individuazione del giudice persona fisica che dovrà trattare la singola controversia deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e predeterminati secondo tabelle approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura e non più sulla base di un potere discrezionale del capo dell'ufficio giudiziario.
20 giorni prima della prima udienza di comparizione il convenuto è tenuto a costituirsi in cancelleria.
Più di un obbligo si tratta di un onere: solo se la costituzione tempestiva il convenuto può svolgere le attività previste a pena di decadenza dall'art. 167(2-3) c.p.c.; ove poi il convenuto non si costituisca neanche nella prima udienza di comparizione è dichiarato contumace e maturano a suo danno anche le decadenze collegate all'attività da compiersi nella prima udienza ex art. 183(5) c.p.c., salva la rimessione in termini in caso di costituzione tardiva.
La costituzione in giudizio, sia dell'attore sia del convenuto, avviene normalmente a mezzo di un procuratore legale, mediante il deposito in cancelleria del proprio fascicolo (cosiddetto fascicolo di parte); il fascicolo dell'attore conterrà l'originale della citazione con la relazione di notifica alla controparte, la procura, se rilasciata con atto separato, e i documenti che offre in comunicazione; il fascicolo del convenuto conterrà la copia della citazione notificata, la comparsa di risposta, la procura, se rilasciata con atto autonomo e i documenti che offre in comunicazione; in seguito nei fascicoli di parte saranno inseriti l'originale delle difese scritte della parte e la copia di quelle della controparte, i documenti successivamente prodotti e, in fase di impugnazione, la copia autentica della sentenza impugnata.
La parte che si costituisce per prima deve provvedere all'iscrizione della causa a ruolo (iscrizione che innesca il meccanismo sopra descritto della designazione del giudice istruttore).
Gli effetti della costituzione sono descritti:
dall'art. 170 c.p.c., per cui, fra l'altro, "dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito";
dagli artt. 285 e 330 c.p.c., per cui la notificazione della sentenza ai fini dell'impugnazione e l'impugnazione si effettuano presso il procuratore costituito.

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