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Art. 33(2) lett. n. o.: il prezzo


La clausola prevista dalla lettera o. stabilisce che il professionista possa aumentare il prezzo dopo la conclusione del contratto, a patto che al consumatore sia riconosciuta la possibilità di recedere nel caso in cui questo si riveli eccessivamente elevato, diritto che può essere esercitato fin quando il contratto non abbia avuto un inizio di esecuzione.
La norma di cui alla lettera n. esclude, invece, che il prezzo possa essere determinato dopo la stipulazione del contratto, senza fare menzione del diritto di recesso come condizione di esclusione della vessatorietà della clausola.
Si è fatto notare come il diritto del professionista di riservarsi la facoltà di modificare il prezzo non comporti la vessatorietà della clausola, quando ciò dipenda da esigenze oggettive del mercato o del variato potere d’acquisto della moneta e non da una sua decisione discrezionale.
L’aggettivo “eccessivamente elevato” qualifica la differenza di prezzo idonea a giustificare la presunzione di vessatorietà della clausola, che pertanto si riferisce ad un rapporto tra prezzi e non tra prestazione e controprestazione.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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