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Art. 33(2) lett. i. e lett. l.: clausole contrattuali e disdetta


Si presume vessatoria in base alla lettera i., la clausola con cui si stabilisca un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta, al fine di evitare la proroga o la rinnovazione dello stesso.
art. 33(2) lett. l.
La clausola prevista dalla lettera l. presume la vessatorietà delle clausole che fino prova contraria abbiano per oggetto, o per effetto, di “prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.
Tale articolo, rispetto all’art. 1341 c.c., ridimensiona il dovere del consumatore di acquisire la conoscenza delle clausole contrattuali, e grava piuttosto quello del professionista di adoperarsi affinché sia assicurata al consumatore l’effettiva conoscibilità delle clausole contrattuali.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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