Art. 33(2) lett. i. e lett. l.: clausole contrattuali e disdetta
Si presume vessatoria in base alla lettera i., la clausola con cui si
stabilisca un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza
del contratto per comunicare la disdetta, al fine di evitare la proroga o
la rinnovazione dello stesso.
art. 33(2) lett. l.
La clausola prevista dalla lettera l. presume la vessatorietà delle
clausole che fino prova contraria abbiano per oggetto, o per effetto, di
“prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che
non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del
contratto”.
Tale articolo, rispetto all’art. 1341 c.c., ridimensiona il dovere del
consumatore di acquisire la conoscenza delle clausole contrattuali, e
grava piuttosto quello del professionista di adoperarsi affinché sia
assicurata al consumatore l’effettiva conoscibilità delle clausole
contrattuali.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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