Art. 33(2) lett. r. e lett. s.: eccezioni all'inadempimento e sostituzione con una terzo nel contratto
Art. 33(2) lett. r.: eccezioni all'inadempimento
La norma prevista alla lettera r. riguarda le clausole che escludono o limitano la possibilità del consumatore di opporre eccezioni di inadempimento.
L’art. 1462 c.c. vieta clausole che escludono la possibilità per una delle parti di opporre eccezioni di nullità, annullamento e rescissione, ma ammette la rinuncia preventiva ad eccezione di inadempimento.
La clausola prevista alla lettera r. va oltre l’art. 1462 c.c. ed estende la tutela del consumatore.
Sulla natura delle eccezioni cui fa riferimento la norma sembra preferibile la tesi che propende per quella sostanziale, perché permette di estendere la tutela del consumatore anche alle ipotesi in cui le limitazioni della possibilità di proporre eccezioni si collochino sul piano stragiudiziale.
Art. 33(2) lett. s.: sostituzione con una terzo nel contratto
La norma inserita alla lettera s. considera presuntivamente vessatorie le clausole che consentono al professionista di “sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, quando ne risulti diminuita la tutela di quest’ultimo”.
La clausola, a differenza dell’art. 1406 c.c. che valuta il consenso come strumento idoneo a tutelare il contraente ceduto, pone un limite alla disciplina generale, richiedendo come requisito per escludere l’abusività della clausola la prova che il consumatore non abbia subito una diminuzione della tutela dei propri diritti.
Per quanto concerne il significato dell’espressione “diminuzione della tutela dei diritti”, l’interpretazione più corretta è quella che ha riguardo “non soltanto alla capacità di adempiere dell’altro contraente, ma anche al tipo di prestazione oggetto del contratto, nonché all’intero regolamento contrattuale”, valutazione che va condotta ex post caso per caso, considerati i complessivi benefici e svantaggi che derivano dalla cessione del contratto.
Continua a leggere:
- Successivo: Art. 33(2) lett. t.: arbitrato irrituale
- Precedente: Art. 33(2) lett. q.: il mandatario e l'incaricato
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
Altri appunti correlati:
- Diritto Privato
- Diritto commerciale
- Diritto della banca e degli intermediari finanziari
- Il contratto e i suoi approfondimenti
- Diritto Privato
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il contratto quadro di intermediazione finanziaria. Le regole di condotta e la responsabilità civile degli intermediari finanziari
- Aspetti contabili delle Risorse Umane in azienda
- La nullità di protezione: una nuova concezione di nullità
- L’inefficacia delle clausole vessatorie
- L'elusione fiscale negli ultimi orientamenti giurisprudenziali. L'abuso del diritto.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.