Art. 33 c.d.c.: le clausole vessatorie
L’art. 33 del Codice del consumo di luci il testo dell’art. 1469 bis c.c., con esclusione della nozione di consumatore.
Il primo comma dell’articolo in esame definisce come clausole vessatorie quelle che, nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
L’ambito di applicazione soggettivo della disciplina risulta delimitato ai contratti conclusi tra un professionista sia un consumatore.
Emblematico è il riferimento alla buona fede che conserva l’originaria versione sullo squilibrio “malgrado la buona fede”.
Molti avevano segnalato l’errore di traduzione della direttiva, ove era chiara l’enunciazione di un significato oggettivo della clausola che doveva tradursi in una contrarietà alla buona fede.
Sia il Consiglio di Stato sia la Commissione avevano espresso la volontà di correggere il testo, ma alla fine è prevalsa l’idea contraria per il timore, infondato, di violare la delega con una modifica al testo del codice civile.
E nella relazione si motiva tale scelta argomentando che “il testo attuale offre un maggior livello di tutela al consumatore”.
La verità è che tale scelta ci isola dagli altri ordinamenti e pone comunque un problema interpretativo e di armonizzazione.
Con ciò non si aggrava fatto la posizione del consumatore, ma si rende coerente la disposizione nazionale con la ratio del legislatore comunitario che punisce uno squilibrio, non oggettivo ma determinato da un contegno del professionista.
Sulle clausole contenute nella seconda parte della norma (art. 33(2) c.d.c.) sono opportune alcune brevi notazioni preliminari.
Si tratta anzitutto non di presunzioni ma di un riparto dell’onere probatorio.
È possibile distinguere tra clausole di squilibrio che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, e clausole di sorpresa che “rendono l’esecuzione del contratto molto differente da quella che il consumatore legittimamente potrebbe aspettarsi”.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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