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Art. 33(2) lett. c. e lett. d. v.: la compensazione e il diritto potestativo


Art. 33(2) lett. c.: la compensazione


La clausola di cui alla lettera c. deroga alla norma contenuta nell’art. 1246 n.4 c.c. che dispone non si verifichi la compensazione allorché il debitore vi abbia previamente rinunciato.
L’ambito di estensione della fattispecie è, peraltro, oggetto di interpretazioni divergenti.
Secondo un orientamento la clausola dovrebbe riguardare le sole obbligazioni aventi fonte nello stesso contratto.
Tuttavia, è preferibile accogliere la tesi più favorevole al consumatore ovvero quella che ammette l’operatività della compensazione tra “qualsiasi debito del consumatore nei confronti del professionista e qualsiasi credito vantato verso di lui, anche se derivante da rapporti diversi”.


Art. 33(2) lett. d. v.: il diritto potestativo


La clausola contenuta nella lettera d., interpretata sistematicamente con quella di cui alla lettera v., ha inteso vietare al professionista la possibilità di riservarsi un diritto potestativo non mero, volto ad incidere negativamente sulla posizione del consumatore.
La clausola di cui alla lettera v. riguarda, invece, le ipotesi in cui viene attribuito al professionista un diritto meramente potestativo, in quanto non rispondente ad una volontà seria ed apprezzabile.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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