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Applicazione e rimedi a protezione del consumatore


Il punto più delicato dell’intera disciplina è senza dubbio quello legato alla sua applicazione e ai rimedi azionabili a protezione dei consumatori.
Il Codice, oltre a prevedere un sistema di autodisciplina fondato sui codici di condotta che le associazioni professionali possono adottare, attribuisce il potere di applicare le norme in esame all’AGCM.
L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto interessato, avvia un procedimento finalizzato all’accertamento della pratica scorretta e volto a inibire la diffusione o la continuazione della pratica, nonché a eliminarne gli effetti.
Inoltre, l’Autorità dispone a carico dell’impresa responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 5 mila euro a un massimo di 500 mila euro).
Nulla si dice, però, in merito alla possibilità di invocare altri rimedi, che proteggano individualmente il singolo consumatore danneggiato dalla pratica scorretta.
La direttiva 29/2005/CE lasciava aperta la possibilità per il legislatore nazionale di prevedere una tutela anche individuale, di fronte al giudice ordinario, ma il Codice del consumo non si esprime: sicché la soluzione è rimessa al lavoro degli interpreti.
Si tratta di compito non affatto facile, che tocca, tra l’altro, il delicato tema dei rapporti tra le regole di validità e regole di condotta (o di responsabilità).

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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