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Art. 33(2) lett. e. e lett. f.: trattenere somme di denaro e clausola penale di importo eccessivo

Art. 33(2) lett. e.: trattenere una somma di denaro


La norma prevista dalla lettera e. sanziona la clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro in ipotesi del recesso del consumatore o di mancata conclusione del contratto attribuibile alla responsabilità di quest’ultimo, senza specularmente prevedere il diritto del consumatore di trattenere il doppio della somma versata nell’ipotesi in cui sia, invece, il professionista a recedere o a non concludere il contratto.
L’interpretazione riconosce ampia tutela al consumatore, estendendo la portata applicativa della clausola, posto che l’allegato alla direttiva 93/13/CE non precisa il titolo a cui la somma di denaro deve essere versata.

Art. 33(2) lett. f.: clausola penale di importo manifestamente eccessivo.


La clausola prevista nella f. considera vessatorie alcune ipotesi che già ricevono all’interno del codice civile una disciplina.
La norma prevede la nullità della disposizione che imponga al consumatore una clausola penale di importo manifestamente eccessivo.
Con riguardo all’interpretazione da attribuire alla locuzione di “importo manifestamente eccessivo”, si privilegia una “valutazione oggettiva riferita alla compatibilità economica tra l’ammontare della penale e i termini dello scambio contrattuale”.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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