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La disciplina della durata del contratto e della cessazione del rapporto


Nel contratto a tempo determinato è prevista una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a 3 anni.
In caso di violazione di tale requisito, stante la natura imperativa del comando, sempre ipotizzabile un’ulteriore nullità parziale e relativa della clausola, con possibilità per il giudice di disporre la sostituzione della durata minima.
Il problema si pone per i contratti a tempo indeterminato: pensare che in tal caso le parti siano libere di stabilire la durata contrasterebbe con la disciplina precedente vanificando ogni forma di protezione; sicché si è proposto un’interpretazione integrativa: il diritto di recesso dovrà tener conto di un congruo preavviso idoneo a “garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a 3 anni”;

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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