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Gli obblighi dell’affiliante e le conseguenze della loro violazione


La legge pone obblighi di condotta e divieti ma non indica la conseguenza della loro violazione, sicché la soluzione più corretta è rimessa all’interprete.
Fra le indicazioni impegnative e c’è la necessità che l’affiliante abbia sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.
Resta da precisare che cosa accada in caso di violazione: l’articolo 1418 c.c. prevede che siano nulli i contratti contrari a norme imperative; si tratta pertanto di esaminare se la disciplina degli obblighi dell’affiliante possa considerarsi norma imperativa e se la legge preveda o meno una conseguenza diversa dalla nullità.
L’imperatività si trae dalla protezione di un interesse pubblico o di una categoria di soggetti la cui tutela è assunta come effetto diretto della norma.
Nel nostro caso la collocazione e il contenuto del precetto esprime a sufficienza “l’utilità generale o di interesse pubblico” relativa al riconoscimento di quelle sole catene di distribuzione che siano e abbiano dimostrato di essere efficienti sul mercato.
D’altra parte manca in modo espresso o implicito nel contesto della disciplina qualsiasi altra sanzione alternativa e ciò conferma l’ipotesi di una nullità, che sarà relativa.
Diversa può essere la soluzione in presenza di altri obblighi.
Si pensi alla necessità di consegnare 30 giorni prima della conclusione una copia completa del contratto: appare in questo caso eccessiva conseguenza della nullità visto che si tratta di tutelare la piena consapevolezza e l’eventuale ripensamento dell’affiliato, sicché appare più adeguata possibilità di recesso e del risarcimento del danno;

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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