Rapporto tra figura generale di recesso ex art. 1373 c.c. e singoli tipi legali
Il rapporto tra la figura generale di recesso convenzionale ex art. 1373 c.c. e la disciplina del recesso nei singoli tipi legali determina un ambito di applicabilità della predetta norma che varia a seconda del tipo contrattuale in esame: per alcuni tipi contrattuali il recesso convenzionale può essere previsto soltanto a favore di uno dei contraenti; per altri tipi contrattuali o gruppi di contratti la disciplina legale prevede l’inderogabilità del diritto di recesso.
Si rileva, inoltre, che:
- la giurisprudenza sottopone la validità della clausola ex art. 1373 c.c. ad un controllo molto rigoroso, in considerazione della sua natura di eccezione rispetto al principio generale dell’irrevocabilità degli impegni negoziali.
Si richiede, infatti, che tale clausola preveda un preciso termine entro cui esercitarla, perché, in mancanza, l’efficacia del contratto sarebbe subordinata al mero arbitrio delle parti;
- il termine di preavviso non deve far pensare ad un atto ulteriore e distinto, bensì alla manifestazione stessa della volontà di recedere dal contratto, la quale deve essere anticipatamente comunicata al destinatario;
- la legge non prevede, invece, alcun termine di preavviso per il cosiddetto recesso straordinario, ossia per il recesso che si fonda su una giusta causa o un giustificato motivo.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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