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Forma e perfezionamento del recesso


Il recesso si configura come un negozio giuridico unilaterale e ricettizio.
A tal proposito si pongono due questioni con riferimento alla forma e al perfezionamento del recesso.
Per quanto attiene alla forma, ci si è chiesti se la natura di negozio accessorio, propria del recesso, imponga il rispetto della forma richiesta per il contratto cui si riferisce.
Il problema non sussiste nelle ipotesi di recesso legale, perché in tali casi la forma è espressamente disciplinata dalle relative norme giuridiche.
Soluzione di diverso segno sono state avanzate, invece, con riferimento al recesso convenzionale:  secondo parte della dottrina e della giurisprudenza l’atto di recesso rimane soggetto alle stesse garanzie di forma prescritte per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento il recesso sia finalizzato; altra parte della dottrina, tuttavia, ha sollevato dubbi circa l’eccessiva rigidità dell’orientamento di cui sopra, nonché la sua non corrispondenza “ai dati del diritto positivo”, osservando come, ad esempio, il recesso dalle società di capitali possa avvenire semplicemente attraverso una lettera raccomandata laddove l’atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico.
Per quanto concerne, poi, il perfezionamento del recesso, gli effetti del recesso si producono soltanto quando esso sia portato a conoscenza del destinatario.
Nel momento in cui viene ricevuto dal destinatario, il recesso non può più essere revocato.
Si è osservato, infine, come la tempestività del recesso possa dirsi raggiunta soltanto quando pervenga all’indirizzo del destinatario entro il termine prefissato.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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