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Nozione di recesso legale e recesso volontario (o convenzionale)


Il recesso è l’atto mediante il quale uno dei contraenti manifesta all’altra parte la volontà di sciogliere il contratto.
Di regola, i contraenti non sono legittimati a sciogliere unilateralmente il vincolo Assunto attraverso la stipulazione di un contratto (“il contratto ha forza di legge tra le parti”).
Vi sono, tuttavia, ipotesi in cui una parte può esercitare (discrezionalmente o in presenza di determinati presupposti) il diritto potestativo di sciogliere il rapporto instaurato.
Il recesso è efficace quando tale diritto potestativo è previsto dalla legge (cosiddetto recesso legale), ovvero è stato pattuito mediante clausola espressa (cosiddetto recesso volontario o convenzionale).
Per quanto riguarda il recesso legale, la legge prevede il recesso unilaterale per tutta una serie di contratti nominati: somministrazione a tempo indeterminato, affitto, appalto, trasporto, mandato, commissione, spedizione, deposito, comodato, conto corrente, deposito bancario, contratto di assicurazione, contratto di lavoro subordinato, contratto d’opera, ecc…
Nel recesso volontario le parti spesso prevedono il pagamento di una somma di denaro gravante sul recedente e in favore della parte che subisce l’esercizio del diritto di recesso.
In tali casi, il recesso ha effetto quando la prestazione del corrispettivo è eseguita (ma la norma è derogabile).
Tale corrispettivo può essere soltanto promesso: si parla, allora, di multa penitenziale.
Quando, invece, il corrispettivo viene anche consegnato al momento della conclusione del contratto si configura la caparra penitenziale.
Se il contratto prevede il diritto di recesso per una parte soltanto, sarà questa a versare la caparra (nel caso in cui receda, perderà la caparra); se, invece, il contratto attribuisce il diritto di recesso ad entrambe le parti, la caparra sarà comunque versata da un solo contraente (se sarà questi a recedere, perderà quanto già versato; si sarà invece la parte che ha ricevuto la caparra a recedere, il recesso avrà effetto soltanto quando quest’ultima avrà versato all’altra parte il doppio della caparra ricevuta).

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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