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Determinabilità del contenuto dell’atto di recesso


La libertà di determinare il contenuto dell’atto di recesso incontra un limite nelle stesse caratteristiche del diritto che vi è sotteso.
Particolari problemi emergono con riferimento alla possibilità di apporre condizioni o termini all’atto di recesso.
Per quanto riguarda la condizione risolutiva, si ritiene che essa sia incompatibile con il recesso, dal momento che la parte recedente non è legittimata a prevedere unilateralmente la reviviscenza del rapporto contrattuale.
Per quanto riguarda, invece, la condizione sospensiva, parte della dottrina ha rilevato che essa risulterebbe compatibile con il recesso determinativo e con quello penitenziale, ma non con quello impugnativo.
Giova, infine, precisare che:
- per quanto riguarda gli effetti, il recesso che interviene nei contratti di durata scioglie il rapporto contrattuale senza effetto retroattivo e le parti non possono pretendere la restituzione di ciò che fino a quella data hanno prestato;
- se una parte si riserva il diritto di recesso nelle condizioni generali di contratto da lui predisposte, tale clausola non ha effetto se non è specificamente approvata per iscritto dall’aderente;
- nel caso di contratti conclusi tra un professionista e un consumatore devono ritenersi vessatorie e, pertanto, nulle le seguenti pattuizioni:
- la clausola che consenta al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore, se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- la clausola che riconosca al solo professionista la facoltà di recedere dal contratto; non che consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere;
- la clausola che consenta al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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