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Il contratto usurario


La l. 108/96 ha eliminato il requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno (che diviene circostanza aggravante) e ha configurato due ipotesi di reato: una a carico di chi si fa dare o promettere interessi o vantaggi usurari, entro un limite fissato per legge; l’altra nei confronti di chi, al di sotto della soglia legale, si fa dare o promettere vantaggi o compensi che “risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
Secondo taluni, la rescissione sarebbe ancora l’unico rimedio nei confronti del contratto usurario; altri si interrogano sulla nullità di tale contratto alla luce delle nuove disposizioni di legge.
In passato, si escludeva tale forma di invalidità per una serie di motivazioni: da un lato si rifiutava ogni automatismo fra norma penale e invalidità del negozio, dall’altro era recepita la distinzione elaborata dalla dottrina penalistica fra reato-contratto, che vieta il negozio e punisce il comportamento di entrambe le parti, e reato in contratto, ove è sanzionato il contegno di una sola parte; e in quest’ultimo caso la nullità non sarebbe stata affatto scontata.
Secondo questa linea costruttiva il negozio usurario non poteva essere nullo perché era chiara l’intenzione della legge (anteriore) di colpire l’approfittamento di un soggetto, e perché la figura della rescissione era un chiaro indizio della volontà di apprestare all’iniquità un rimedio diverso dalla nullità.
La nuova disciplina pone fortemente in dubbio tale conclusione: nel testo si elimina il requisito soggettivo dell’approfittamento e sono punite non solo le richieste di interessi o di altri vantaggi usurari,  ma anche la richiesta di vantaggi per ottenere altra utilità in presenza di una sproporzione e di una difficoltà economica o finanziaria della vittima.
In quest’ultima ipotesi non è applicabile l’art. 1448 c.c. qualora difetti la lesione enorme e l’approfittamento, e si pone il problema dell’applicabilità dell’art. 1418 c.c.
La soluzione affermativa appare preferibile perché la norma penale non vieta solo un contegno di un contraente, ma vuole impedire “sempre e comunque di realizzare un determinato assetto di interessi”, sicché è difficile non ipotizzare una contrarietà del contratto usurario con la norma imperativa penale e una conseguente nullità.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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