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Dall’eguaglianza formale al rilievo delle disparità di potere


Nel corso del secolo precedente si è assunta progressivamente consapevolezza che un’effettiva e tendenziale giustizia contrattuale si può affermare solo se si pone rimedio alle disuguaglianze delle posizioni delle parti.
Per quanto attiene all’ordinamento italiano, occorre ricordare alcune norme della Costituzione:
- l’art. 32 cost. impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della personalità;
- l’art. 24 cost. precisa che: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” e da esso si trae che tutti diritti e tutti gli interessi sono caratterizzati dalla regola della parità;
- l’art. 111 cost. dispone che: “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge che si svolge in condizioni di parità”.
Resta da precisare come tale ordine si è oggi attuato.
Si possono citare due esempi, uno legislativo e uno giurisprudenziale: il contratto usurario e il problema dell’anatocismo.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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