Il dolus bonus
Ai fini della distinzione tra il dolus bonus (irrilevante) e il dolus malus (che rileva quale causa di annullabilità) soccorre il criterio giurisprudenziale secondo cui l’attitudine dei raggiri a trarre in inganno deve essere valutata “in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza”.
Tale regola “fornisce un criterio utile a delineare la portata del dolus bonus nel senso di far coincidere quest’ultimo con quei raggiri inidonei a trarre in inganno una persona di normale diligenza”.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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