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La riconoscibilità nella disciplina dei contratti


Per riconoscibilità dell’errore deve intendersi la “capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che ha le qualità dei contraenti”.
Sicché “è riconoscibile, e perciò rilevante come causa di annullamento del contratto, solo l’errore che una persona di media avvedutezza sia in grado di rilevare come determinante, avuto riguardo alle circostanze della fattispecie”.
Non è richiesto che l’errore sia stato effettivamente riconosciuto, bensì soltanto l’astratta possibilità di tale riconoscimento, con l’uso della normale diligenza.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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