Nozione di dolo incidente, truffa e dolo negoziale, dolo del terzo
Il dolo incidente
La norma dell’art. 1440 c.c. costituisce applicazione del principio generale di buona fede contenuto nell’art. 1337 c.c., che impone alla parte un dovere di correttezza nel corso della formazione del contratto.In tal caso, il contraente vittima del dolo, in assenza dei raggiri, avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse e ha diritto al risarcimento del danno, ma il contratto resta valido.
Truffa e dolo negoziale
Il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell’altro non è radicalmente nullo, sebbene annullabile ai sensi dell’art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, né sotto il profilo intensivo, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri.Dolo del terzo
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.Questa regola, che intende contemperare l’interesse del deceptus con quello dell’altro contraente, ferma restando la responsabilità extracontrattuale del terzo, non richiede espressamente un danno per il raggiro né un approfittamento da parte dell’altro contraente.
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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