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Il contratto illecito


Sempre all’art. 1418(2) c.c. trova disciplina l’ipotesi di illiceità della causa del contratto, intendendosi per tale la causa che sia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
In questa ipotesi, diversamente da quanto previsto dall’art. 1418(1) c.c., la contrarietà a norme imperative comporta necessariamente la nullità del contratto, non essendo qui prevista la riserva di una diversa disposizione di legge.
L’ordine pubblico è volto a sanzionare la nullità dell’atto, che pur non connessa alla violazione di una apposita norma proibitiva, sia in contrasto con principi fondamentali dell’ordinamento e delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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