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L’azione di nullità nella disciplina dei contratti


La sentenza del giudice che accoglie la domanda ha natura dichiarativa, giacché, a differenza del contratto annullabile, l’atto non può produrre effetti e il giudice si limita a constatare tale sua inidoneità.
La sentenza sarà necessaria per rimuovere il titolo costitutivo di eventuali diritti o pretese e per eliminare il pregiudizio che esso è idoneo a produrre tra le parti e nei confronti dei terzi.
L’art. 1421 c.c. prevede che la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere anche rilevata d’ufficio dal giudice, in considerazione dell’interesse superiore che è alla base di questa azione.
Occorre ricordare, però, che la giurisprudenza reputa necessario coordinare tale potere del giudice con i principi generali del processo, sicché solo se “sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare, in qualsiasi stato e grado del giudizio, l’eventuale nullità dell’atto”.
Sempre l’art. 1421 c.c., nel prevedere l’ampia legittimazione all’esercizio dell’azione, fa salva l’esistenza di “diverse disposizioni di legge”, che limitano a certi soggetti la proponibilità dell’azione.
In tal caso, si parla di una nullità relativa contrapposta all’assolutezza dei “normali” casi di nullità; ma la relatività dell’azione non è eccezionale, perché trova il suo fondamento positivo nella norma che disciplina la legittimazione (art. 1421 c.c.).
Di conseguenza, l’atto sarà disciplinato come ogni figura di nullità, anche se il vizio potrà essere fatto valere solo da uno o più soggetti che la legge indica.
L’azione di nullità è imprescrittibile e può, teoricamente, essere fatta valere senza limiti di tempo.
L’art. 1422 c.c. precisa, però, che la situazione insorta da un titolo nullo può consolidarsi per altre vicende connesse al decorso del tempo.
Si pensi ad un contratto di vendita nullo in esecuzione del quale il bene è consegnato all’acquirente: qualora tale soggetto permanga nel possesso per il tempo necessario all’usucapione ne acquisterà la proprietà.
Sicché l’eventuale azione di nullità del contratto non può influire su di un acquisto maturato ad altro titolo.
Proposta l’azione di nullità ed ottenuta la sentenza del giudice, la parte potrà richiedere la restituzione di quanto ha pagato in adempimento del contratto, ma l’azione è soggetta all’ordinario termine di prescrizione di 10 anni, trascorso il quale il diritto alla restituzione si estingue.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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