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Il contratto immorale


Il buon costume esprime valori inderogabili tratti dalla coscienza sociale, ovvero dalla morale nella sua dimensione non etico-psicologica, bensì oggettivamente rilevabile in determinato contesto storico-sociale.
Riassumendo, si può precisare quanto segue:
- la violazione delle norme imperative e dell’ordine pubblico determina l’illiceità del contratto e la disciplina della nullità subisce alcune deroghe: si reputa che non sia possibile la sua conversione; il testamento e la donazione non sono, in tal caso, suscettibili di conferma;
- si ha negozio immorale quando le parti si propongono uno scopo che costituisce offesa al buon costume e in tal caso il contraente non può richiedere quanto ha pagato se la prestazione eseguita costituisce, anche da parte sua, un’offesa al buon costume;
- si definisce negozio illegale, invece, il negozio che ha una semplice deficienza strutturale ed è quindi incompleto; ad esso si applicherà per intero la disciplina della nullità.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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