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La carenza strutturale: il contratto illegale


L’art. 1418(2) c.c. prevede la nullità per mancanza di uno dei requisiti indicati nell’art. 1325 c.c.: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma.
Esaminiamo le singole ipotesi:
- il difetto dell’accordo non deve consistere, per essere causa di nullità, in una semplice perturbazione della libertà del volere di un contraente (che è causa di annullabilità), ma nella più radicale esclusione del consenso.
Si pensi, ad esempio, alla violenza fisica o assoluta, o ancora alle ipotesi di incapacità giuridica;
- si ha, invece, mancanza della causa quando il negozio sia originariamente inidoneo a realizzare la propria funzione, come avviene nell’ipotesi di acquisto di cosa propria;
- si ha mancanza dell’oggetto quando il bene non esista o non possa essere individuato o il contenuto del contratto sia tanto indeterminato da non consentire l’individuazione delle prestazioni principali a carico delle parti;
- infine, nullità può aversi nell’ipotesi in cui le parti non rispettino un requisito di forma richiesto per la validità dell’atto che non solo per soddisfare esigenze probatorie.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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