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L’atto di destinazione trascrivibile ex art. 2645 ter c.c.: la sua ratio


L’art. 2645 ter c.c. modifica alla disciplina dell’opponibilità degli atti; da qui l’esigenza di analizzare le radici di questa norma, il contenuto e le conseguenze.
Ai sensi della novella infatti “gli atti risultanti da atto pubblico, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo”.
È difficile individuare la ratio dagli elementi della disposizione.
La storia, invece, aiuta e consente di isolare, rispetto alla figura del trust, l’evoluzione dell’atto di destinazione.
Le prime intuizioni e l’unità della categoria sono teorizzate in Germania, sul finire dell’800.
La conclusione è sempre stata netta fino ai nostri giorni: l’effetto di destinazione non è negoziabile perché non è consentito creare vincoli reali non previsti dalla legge.
La vera svolta la si ha, come si è detto, con la ratifica della Convenzione dell’Aja e con il dibattito sulla possibilità di trascrizione del trust interno.
A fronte di un primo orientamento negativo, si assiste ad una diffusa ammissibilità della trascrivibilità del trust: al centro delle argomentazioni a favore è la consapevolezza per la quale gli elementi strutturali più significativi del trust sono rappresentati dalla separatezza del trust fund rispetto al patrimonio del trustee con i conseguenti limiti all’aggressione da parte dei creditori personali di quest’ultimo anche in caso di fallimento, e della esclusione dalla successione e dal regime patrimoniale della famiglia.
Nel diritto interno la trascrizione nei pubblici registri immobiliari configura “l’unico strumento per garantire l’effetto segregativo di cui all’art. 11 della Convenzione dell’Aja: viene così rigettata l’argomentazione della tassatività degli atti trasferibili.
La conformazione delle legislazioni soggettive in ordine alla res e al patrimonio segue le cose,incide sulla circolazione, coinvolge gli interessi di tutti ed è per questo che un’attività fra le più sensibili alla variazione degli interessi collettivamente rilevanti.
Sicché fino a quando esiste una forma di potere organizzata non può che spettare alla legge il giudizio sulla prevalenza di alcuni fatti su altri, e la soluzione dei conflitti.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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