L’atto di destinazione trascrivibile ex art. 2645 ter c.c.: la norma
L’atto di destinazione trascrivibile ex art. 2645 ter c.c.: la norma
La norma esiste (art 2645 ter c.c.) ed occorre confrontarla con ciò che era desiderabile e con ciò che altri Paesi hanno fatto o stanno per fare.
Cominciamo dal primo aspetto: per alcuni era sufficiente la Convenzione dell’Aja e non necessaria una soluzione nazionale in un mercato globale ordinato da leggi economiche prive di confini.
A bel vedere gli organi comunitari non si sono mossi affatto verso questa direzione: hanno emanato atti non impegnativi, ma di indirizzo verso la ricerca di una soluzione uniforme.
Da tempo la Francia avverte la necessità di introdurre una figura di contratto fiduciario simile al trust e, di recente, si è proposto di introdurre un Titolo (De la fiducie) nel Libro sui modi di acquisto della proprietà.
A tale progetto è eseguita la loi 2007/211 che presenta alcune differenze rispetto al progetto iniziale ed alla vocazione generale che caratterizzava il nuovo istituto.
La formulazione finale ha visto sensibilmente limitata la possibilità di ricorrere a tale contratto attraverso l’individuazione di precise qualità soggettive sia dei constituants che dei fiduciaires, incidendo così sull’operatività dell’istituto e sulle finalità che lo stesso può perseguire.
Ad ogni modo, nell’impianto codicistico è ora inserita la nuova figura della fiducie, ovvero il contratto con il quale i fiducianti trasferisce beni o diritti al fiduciario, il quale agisce per la realizzazione di uno specifico scopo stabilito dal costituente a vantaggio di uno o più beneficiari che possono anche coincidere con una delle parti contrattuali.
Il fiduciario è tenuto a gestire i beni per lo scopo indicato e, al termine del contratto, a ritrasferirli al costituente o al beneficiario.
La principale novità consiste nella separazione dei beni trasferiti dal restante patrimonio del fiduciario e l’aggredibilità degli stessi da parte dei soli creditori che hanno il fondamento del proprio diritto nella conservazione o gestione del patrimonio medesimo per lo scopo determinato, fatte salve le ipotesi di creditori privilegiati la cui garanzia sia sorta a norma di legge antecedentemente il contratto o di fraude a danno degli stessi.
La nostra fattispecie segue un modello completamente diverso: in poche righe si disciplina la trascrizione, il riconoscimento e gli effetti del vincolo, la forma e la separazione patrimoniale.
Il risultato è un ampio tipo di effetto e di atto che può essere trascritto, perché la descrizione legale fa riferimento alla destinazione di un bene, immobile o mobile registrato, meritevole di tutela e riferibile a disabili, pubbliche amministrazioni, enti o persone, senza delimitare la qualità del vincolo e le sue conseguenze.
Da qui l’esigenza di precisare i presupposti e il contenuto di questo effetto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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